Art. 3.
(Ministero delle politiche per i giovani).

      1. È istituito il Ministero delle politiche per i giovani, al quale è attribuito il

 

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compito di promuovere e coordinare gli interventi negli ambiti di cui all'articolo 2 e nei settori di cui all'articolo 4, comma 3. Il Ministero approva il piano nazionale triennale delle politiche per i giovani di cui all'articolo 4, finalizzato a individuare gli interventi da realizzare, in maniera coordinata, a livello nazionale.
      2. Il Ministero delle politiche per i giovani ha altresì il compito di incentivare le regioni, le province e i comuni, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad organizzare la rispettiva azione ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.
      3. Al Ministro delle politiche per i giovani sono trasferiti i compiti e le funzioni in materia di politiche per i giovani attribuiti al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive nonché le risorse umane e strumentali in dotazione al relativo Dipartimento del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Le modalità dei trasferimenti previsti dal comma 3 sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.